[ Home ] [ Documentazione ] [ Conferenze ] [ Mappa del sito ] [ Chi siamo ] [ Links ]
 Home  Documentazione  Accordo di Sicurezza dell'Unione dell'Europa Occidentale
 pubblicato il 16 aprile 2001

Accordo di Sicurezza dell'Unione dell'Europa Occidentale

 
Legge 16 giugno 1997, n. 190 (in Suppl. ordinario n. 134/L, alla Gazz. Uff. n. 152, del 2 luglio). - Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.

Argomenti correlati:
 Trattato di Bruxelles (17 marzo 1948, modificato il 23 ottobre 1954; in inglese)
 L'Unione dell'Europa Occidentale: origini, membri, missione, rapporto con UE e NATO

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace
Sito Internet - www.studiperlapace.it

 



 

 
A seguito dell'emanazione della legge 16 giugno 1997, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), firmato a Bruxelles il 28 marzo 1995, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 26 settembre 1997. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 26 ottobre 1997.
 
Traduzione non ufficiale.
 

______DIRITTI UMANI, STUDI PER LA PACE, diritto, diritti umani, human rights, studi per la pace, peace studies, INTERVENTO UMANITARIO, diritto internazionaleInizio paginatop______


 

 
Le Altre Parti Contraenti, di seguito designate "le Parti", del Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 nonchè dagli altri Protocolli ed Annessi che fanno parte integrante di questo documento, di seguito denominato "il Trattato";
    - in considerazione delle decisioni adottate dalle Alte Parti contraenti del Trattato istitutivo dell'Unione Europea per quanto concerne l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la Dichiarazione relativa all'Unione dell'Europa occidentale;
    - affermando che le consultazioni politiche, la collaborazione tecnica o industriale, un'efficace cooperazione e pianificazione operativa nel quadro di missioni a carattere umanitario, di attività di mantenimento della pace e di operazioni di gestione delle situazioni di crisi facilitano la realizzazione degli obiettivi del Trattato e della summenzionata Dichiarazione;
    - considerando che le attività basate sulla realizzazione di questi obiettivi necessitano di uno scambio di informazioni e di materiale classificato tra le Parti;
    - consapevoli della necessità di una revisione della Risoluzione relativa alla sicurezza, dell'Unione dell'Europa occidentale, adottata dal Consiglio dell'UEO nel documento E(90)53, del 21 maggio 1990;
    - agenti a loro nome ed a nome dell'Unione dell'Europa occidentale;
Hanno convenuto quanto segue:
 

Articolo 1

Le Parti
1) vigilano sulla protezione e sulla salvaguardia delle informazioni e del materiale classificato delle altre Parti;
2) adottano la classificazione di sicurezza stabilita da una Parte per le informazioni ed il materiale da essa promulgati, e fanno tutto il possibile per assicurare la protezione di tali informazioni e materiale;
3) si astengono da utilizzare tali informazioni e materiale per fini diversi da quelli previsti dal Trattato o per le decisioni e risoluzioni inerenti ad esso;
4) si astengono dal comunicare tali informazioni e materiale a Parti terze senza l'accordo dell'autorità di origine.
 

Articolo 2

In applicazione dell'Articolo 1 del presente Accordo, le Parti istituiscono un'organizzazione, e programmi nazionali di sicurezza fondati sui princìpi di base e sulle norme minime concordate in materia; tali programmi dovranno essere attuati nell'ambito dei sistemi di protezione nazionali in modo che una normativa comune possa essere applicata al riguardo.
 

Articolo 3

1) Le Parti devono accertarsi che ogni cittadino - il quale nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali abbia bisogno di avere accesso ad informazioni o materiali classificati come riservato o con un grado superiore di riservatezza, o che potrebbe avere accesso a tali informazioni - abbia un nulla osta di sicurezza appropriato prima della sua entrata in funzione.
2) La procedura di abilitazione per il nulla osta di sicurezza deve mirare a determinare se una persona può in considerazione della sua lealtà e affidabilità, avere accesso ad informazioni classificate senza che ciò costituisca un rischio per la sicurezza.
3) Su richiesta, le Parti si prestano reciprocamente assistenza per quanto concerne la procedura di abilitazione al nulla osta di sicurezza.
 

Articolo 4

L'Articolo 1 del presente Accordo riguarda le informazioni ed i materiali classificati che una delle Parti comunica ad un'altra o mette a sua disposizione, o comunica ad organismi sussidiari del Consiglio o mette a loro disposizione, e reciprocamente.
 

Articolo 5

Il Segretario Generale deve accertarsi che le norme del presente Accordo che riguardano gli organismi sussidiari del Consiglio siano applicati dagli stessi.
 

Articolo 6

Il presente Accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di concludere accordi bilaterali a fini analoghi, nè modifica le disposizioni degli accordi bilaterali esistenti.
 

Articolo 7

Il presente Accordo annulla e sostituisce la risoluzione relativa alla sicurezza nell'Unione dell'Europa Occidentale adottata dal Consiglio riguardano nel quadro del documento E(90))53 del 21 maggio 1990.
 

Articolo 8

1) Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati parti al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, nonchè dagli altri Protocolli ed Annessi che formano parte integrante di questo documento.
2) é depositario del presente Accordo il Governo del Belgio.
3) Gli Stati possono manifestare il loro consenso ad essere vincolati dal presente accordo mediante:
    a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica l'accettazione o l'approvazione, oppure
    b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione, oppure
    c) adesione.
4) Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data alla quale quattro Stati hanno sia firmato l'accordo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
5) Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo dopo che gli adempimenti per l'entrata in vigore siano stati espletati, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto trenta giorni dopo la data del deposito.
 

Articolo 9

1) Dopo la sua entrata in vigore, il presente Accordo sarà aperto all'adesione degli Stati divenuti parti al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, nonchè dagli altri Protocolli ed Annessi che fanno parte integrante di questo documento.
2) Per ogni Stato che vi abbia aderito, l'Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Depositario.
 

Articolo 10

Il presente Accordo potrà essere denunciato da ciascuna Parte per mezzo di un preavviso scritto di denuncia indirizzato al Depositario, il quale ne informerà tutte le altre Parti. La denuncia avrà effetto un anno dopo che il depositario l'avrà ricevuta. Tuttavia essa non pregiudica gli obblighi stipulati ed i diritti o le facoltà acquisite anteriormente dalle Parti ai sensi delle norme del presente Accordo.
In fede di che, i sopra citati rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995, in un unico esemplare in lingua francese ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede, il quale sarà consegnato agli archivi del Governo Belga il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli altri firmatari.
 

 Inizio paginatop

 Copyright?

[ Home ] [ Documentazione ] [ Conferenze ] [ Mappa del sito ] [ Chi siamo ] [ Links ]
 Centro italiano Studi per la Pace - www.studiperlapace.it - centro@studiperlapace.it (dal 1999)